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D.Lvo 20/10/1998 n. 368Art. 7 -Il soprintendente regionale 1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali. 2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805. A tal fine provvede: a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma 3; b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali; c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane. 3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e segnala ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939 n. 1089. 4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti. 5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. Art. 8 Soprintendenze e gestioni autonome 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche. Art. 9 -Scuole di formazione e studio 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite. 4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963 n. 1409. Art. 10 -Accordi e forme associative 1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può: a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società. 2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. 3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1. Art. 11 -Disposizioni transitorie e finali 1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi. 4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400, è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 12 - Abrogazioni 1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto. 2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998 SCALFARO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport: Veltroni Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Ciampi Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Diliberto |
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